Indagini commerciali

ESPERIENZA E RISULTATI NELLE INDAGINI A TUTELA DELLE IMPRESE

Recupero crediti
DIAG Investigazioni di Ravenna effettua indagini a tutela delle imprese, degli esercizi commerciali e delle aziende. Questa tipologia di servizi comprende tutte le attività di investigazioni finalizzate alla reale conoscenza della situazione commerciale, patrimoniale e reputazionale del domandato.
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Sostegno a ditte e negozi

Le indagini a tutela delle imprese svolte da DIAG Investigazioni di Ravenna comprendono anche il settore commerciale. Ecco i servizi disponibili:
  • Indagini commerciali

    Valuta la posizione del domandato presso diverse fonti e archivi; l’indagine viene svolta con verifiche dirette a seconda delle esigenze del Cliente con il domandato.

  • Rintraccio debitore

    Ricerca della residenza anagrafica e/o del domicilio di fatto. Indagini per il recupero del credito: accertiamo se conviene effettivamente (analisi costi/ricavi) svolgere un’azione giudiziale o extra-giudiziale di recupero del credito, fornendo elementi utili all’individuazione di beni aggredibili.

  • Indagini sull'affidabilità finanziaria e sulla reputazione

    Evidenziando l’obiettivo del nostro cliente vengono svolti accertamenti sui parametri principali del domandato; in assenza di riscontri negativi, l’indagine viene ampliata a quelli che definiamo gli aspetti secondari.

  • Indagini pre-contrattuali

    Indagini per l'acquisizione di informazioni pre-contrattuali o per il'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato.

  • Due diligence

    Processo investigativo che viene messo in atto per analizzare valore e condizioni di un'azienda, o di un ramo di essa, per la quale vi siano intenzioni di acquisizione o investimento.

  • Negoziazione Investigativa

    La negoziazione investigativa offre un significativo supporto alle attività di cessione aziendale, di fusione o acquisizione (M&A). Vengono raccolti tutti quegli elementi informativi utili a tracciare lo scenario nel quale l’operazione dovrebbe svilupparsi.

Tutela della privacy aziendale

Il valore delle informazioni nel business odierno è sempre crescente e, se parliamo di informazioni strategiche e know-how, parliamo di uno dei valori più importanti di tutta l'azienda. Lo scopo di questo tipo di attività di indagini a tutela delle imprese svolta dalla DIAG Investigazioni di Ravenna è quello di determinare dunque eventuali fughe di notizie, accessi non autorizzati, intrusioni, sottrazione e/o manipolazione di dati da parte di soggetti sia interni che esterni all'azienda. L'indagine prevede quindi di determinare quali siano i responsabili, acquisendo prove sulle modalità utilizzate e ricostruendo l'accaduto, l'identificazione delle responsabilità nonché l'accertamento delle criticità connesse alle azioni prodotte. I danni che possono insorgere a fronte di simili eventualità spesso sono difficilmente quantificabili ed è per questo che tale tipo di indagine può essere svolta anche su base preventiva. Non si devono infatti trascurare le disposizioni in materia di sicurezza introdotte dalla legge 675/96 e dal d.lgs. 196/03 e successive integrazioni, le quali impongono di adottare misure di sicurezza minime per la tutela dei dati personali. Tuttavia non sempre i dati strategici aziendali rientrano in questo ambito applicativo e questo può comportare un falso senso di sicurezza che non trova riscontro nella realtà fattiva. L'analisi del rischio connesso alla fuga di informazioni strategiche rientra dunque nell'ambito applicativo della tutela della sicurezza aziendale. Una valutazione oggettiva di quanti siano i sistemi di intercettazione illeciti a disposizione è difficilmente attuabile. Per farsi un'idea è sufficiente aprire un qualunque motore di ricerca e digitare "microspia", scoprendo così che le possibilità differenti sono milioni. La quantità di materiale disponibile all'acquisto immediato è spaventosa, tuttavia è necessario osservare che la vendita di microspie e/o in generale di materiale elettronico che può essere impiegato per l'intercettazione non è illegale in quanto sussistono norme precise che ne regolamentano l'utilizzo.
Ad aggravare la situazione il fatto che i prodotti disponibili sono di una facilità d'uso sempre crescente e dunque potenzialmente chiunque è in grado di servirsene.
In quest'ottica la tutela da eventuali abusi è doverosa, dunque tra le attività mirate alla protezione e alla tutela dei dati aziendali sono comprese tutte le cosiddette operazioni di bonifica ambientale. La bonifica da microspie accerta la presenza di apparecchiature illecite, siano esse utilizzate per spiare conversazioni, dati, immagini all'interno dei luoghi di lavoro o di strutture esterne (private abitazioni ecc.).
  • Bonifiche ambientali

    Durante la bonifica ambientale viene effettuata la ricerca per individuare l'eventuale presenza di microspie, microtelecamere, siano esse analogiche, digitali, radiotrasmesse, filari, laser o infrarosso.

  • Bonifiche telefoniche

    La verifica viene svolta esaminando le linee telefoniche alle quali sono derivate apparecchiature quali fax, centralini, router internet o reti private. Inoltre viene condotta la ricerca per la rilevazione di software o hardware specifico per telefoni cellulari.

  • Bonifiche elettroniche

    Ricerca di localizzatori e altri dispositivi mobili in tempo reale o differiti. Sono dispositivi facilmente occultabili e installati internamente possono anche fare le veci di una microspia ambientale.

  • Piani di Sicurezza (Security Plan)

    Consulenza approfondita per l’organizzazione della sicurezza delle attività aziendali, gestione delle informazioni, messa in sicurezza di convegni, incontri, riunioni, colloqui, e meeting per tutelarne la sicurezza fisica ma anche la privacy.

  • Videosorveglianza

    Analisi, progettazione e implementazione di sistemi di videosorveglianza personalizzati in ottemperanza alle norme vigenti.

  • Scansione personal computer e rete

    Analisi del personal computer per rilevare la presenza di programmi invisibili o illeciti che consentano di intercettare illecitamente l’attività svolta sulla struttura informatica.

  • Investigazioni relative a molestie, ricatti, o minacce

    Finalizzata ad identificare l'esecutore dei suddetti comportamenti. L'indagine avviene tramite la raccolta di elementi utili ad avviare una efficace tutela giudiziaria; in alcuni casi l'intervento viene implementato dall'elaborazione di un piano di difesa e/o di prevenzione.

  • Servizio di contro-pedinamento

    Indagini svolte per accertare se si è oggetto di pedinamento. In seguito, si procede all’identificazione dei pedinatori. Indagini relative a furti e danneggiamenti Accertiamo l’identità dei soggetti che sono coinvolti nelle azioni di furto o danneggiamento.

  • Perizie

    Perizie calligrafiche, dattilografiche, dattiloscopiche ricerca di impronte dattiloscopiche per comparazioni, accertamenti per comparazioni sulla grafia e comparazioni documenti stampati.

Sentenze sul controllo dei lavoratori

DIAG Investigazioni di Ravenna è esperta nelle indagini a tutela delle imprese e si occupa della legittimità dei controlli sulle attività svolte all'esterno dell'azienda.
  • Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza n. 5629/2000

    La possibilità, per il datore di lavoro, di effettuare indagini sui dipendenti infedeli o assenteisti a mezzo di investigatori privati è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza e la finalità di tutela giudiziale di siffatte investigazioni consente che vengano effettuate con le esenzioni previste dalla Legge 196/2003, senza informare il dipendente.

    1. Non è vietato all’imprenditore di verificare il corretto adempimento delle prestazioni lavorative al fine di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse o in corso di esecuzione (Cassazione, Sez. Lavoro, 18 febbraio 1997, n. 1455).

    È consentita la verifica circa l’eventuale realizzazione di comportamenti illeciti esulanti dalla normale attività lavorativa (Cassazione Sez. Lavoro 9 giugno 1989 n. 2813) e non è vietato il ricorso alla collaborazione di investigatori privati, in considerazione della libertà della difesa privata e in mancanza di espliciti rilievi al riguardo (Cassazione, Sez. Lavoro, 17 ottobre 1998, n. 10313).

    2. I limiti delle investigazioni sono fissati dagli articoli 4 e 8 dello Statuto dei lavoratori che vietano l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dei lavoratori e le indagini “sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore”.

    L’art. 2 Statuto dei lavoratori non vieta, infatti, che la tutela del patrimonio aziendale sia esercitata dal datore di lavoro direttamente o a mezzo terzi e l’art. 3 vieta il controllo occulto sull’attività lavorativa dei dipendenti e non l’accertamento di comportamenti contrari ai doveri del prestatore di lavoro (Pretura Milano 23.4.1986).

    3. “Le norme poste dagli art. 2 e 3 L. 20 maggio 1970 a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitando la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, con specifiche attribuzioni nell’ambito dell’azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria a tutela del patrimonio aziendale e di controllo della prestazione lavorativa), non escludono il potere dell’imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 C.C, di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica , l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui all’art. 4, stessa L. 300 del 1970, riferito esclusivamente all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza (non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato); sono pertanto legittimi, in quanto estranei alla previsione delle suddette norme, i controlli posti in essere dai dipendenti di un’agenzia investigativa, i quali operando come normali clienti di un esercizio commerciale e non esercitando potere alcuno di vigilanza e di controllo, verifichino l’eventuale appropriazione di denaro (ammanchi di cassa)” (Cass. Sez. Lav. 23.8.1996, 7776)

    4. “Può quindi affermarsi la legittimità del controllo occulto su quelle prestazioni lavorative il cui inadempimento integra gli estremi dell’illecito” (Cass. 9836/1995).

    5. Sullo svolgimento di attività “in concorrenza” durante l’orario di lavoro: “Gli artt. 2 e 3 Statuto dei Lavoratori non possono trovare applicazione nelle ipotesi di realizzazione, da parte dei lavoratori, di comportamenti illeciti esulanti dalla normale attività lavorativa, pur se commessi nel corso di essa. L’attività lavorativa prestata a favore di un altro soggetto, concorrente del datore di lavoro, costituisce una violazione dell’obbligo di fedeltà, che non è rilevante sotto il profilo penale se è compiuta fuori dal normale orario di lavoro mentre integra gli estremi del delitto di truffa se è esercitata da parte di un soggetto che lucra la retribuzione fingendo di svolgere il lavoro che gli è stato affidato” (Cassazione sez. Lavoro n. 14383 del 3.11.2000).

    6. Sul controllo, effettuato all’esterno dell’azienda, sul dipendente che ozia anziché lavorare: “Pienamente conforme a diritto appare dunque la sentenza impugnata, in quanto ha ritenuto lecito il ricorso a investigatori privati al fine di verificare come il P. impiegava il tempo trascorso fuori dalla sede della Banca, e perché non ricadente nell’ambito del divieto di cui al richiamato art. 2, e perché finalizzato a verificare comportamenti che ben potevano integrare il delitto di truffa”. (Cassazione, Sez. Lavoro n. 5629 del 5 maggio 2000)

    7. Sul versante della privacy si riporta un provvedimento del Garante del novembre 2000 pubblicata sulla news-letter 8-14 gennaio 2001 che ribadisce come non viola le norme sulla privacy l’investigatore privato che, nel rispetto delle leggi e in base ad un preciso incarico, raccoglie informazioni utili alle indagini. Il Garante ha respinto il ricorso di un dipendente licenziato, che gli chiedeva di accertare se il trattamento di dati effettuato dai suoi datori di lavoro fosse lecito e corretto. Il dubbio si riferiva alle indagini di un investigatore che, per conto della sua società, era riuscito ad accertare l’insussistenza della patologia da lui addotta per giustificare i periodi di assenza. L’Autorità ha osservato che l’uso di informazioni al fine di far valere un diritto in sede giudiziaria è lecito. L’investigatore incaricato dal legale della società aveva raccolto e trasmesso alcuni dati personali del dipendente (fotografie, annotazioni sugli spostamenti, orari ecc.) risultati utili a dimostrare in giudizio l’inesistenza della malattia. Alcuni occasionali riferimenti a familiari presenti , durante gli spostamenti dell’interessato o altri particolari o comportamenti (es. autovetture guidate), che si potrebbero desumere dalle fotografie riprese a distanza o dalle annotazioni dell’investigatore, non sono stati ritenuti eccedenti , rispetto alla finalità di provare che il dipendente fosse in grado di svolgere una normale vita di relazione, nonché di riprendere l’attività lavorativa.

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